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Enciclopedia Cattolica
voce Decreta Authentica
Sacrae Rituum Congregationis
DECRETA AUTHENTICA SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS. - Viene sotto questo nome la raccolta dei decreti e delle altre decisioni della S. Congregazione dei Riti in materia liturgica. La liturgia infatti, che costituisce il culto pubblico e sociale che la Chiesa cattolica rende ufficialmente a Dio, ha il suo fondamento nella istituzione divina. Per il Sacrificio eucaristico quindi e per gli altri sacramenti, che sono i principali elementi della liturgia, la Chiesa ebbe cura di determinare ben presto la forma che doveva adornarli, per far sempre meglio comprendere ai fedeli la loro dignità ed efficacia, con preghiere, riti e cerimonie che dessero loro maggiore risalto. Diede vita anche ad altri atti di culto, quali il divino Ufficio ed i sacramentali ed alla edificazione dei fedeli ha sempre proposto le virtù eroiche dei più perfetti suoi membri. Essendo quindi oggetto della sacra liturgia il culto di Dio e dei santi, ne deriva che la relativa legislazione deve procedere dal capo supremo della Chiesa, il romano pontefice, il quale, per il rito latino, prima della istituzione della S. Congregazione dei Riti, emanava, con speciali costituzioni od altri atti, siffatte leggi, come, ad es., le Rubriche dei libri liturgici, convalidate da bolle pontifice. In seguito poi quasi tutte le leggi sono state emanate dalla stessa S. Congregazione, costituita dal sommo pontefice come l'organo competente in materia, ed alle sue decisioni fu dato tanto valore che "decreta ab ea emanata et responsiones quaecumque ab ipsa propositis dubiis [formiter] editae, eandem habeant auctoritatem ac si immediate ab ipso summo pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suae" (Dubbio proposto dall'Ordine dei Frati Predicatori, con risposta affermativa della S. Congregazione dei Riti, 1846, fol. 109. Nei Decreta authent., II, Roma 1898, n. 2996, la parola "formiter" non appartiene all'originale).
Questi decreti si distinguono in generali c particolari. I generali, con forza di legge in tutta la Chiesa, hanno per titolo: Decretum o Decretum generale, oppure Urbis et Orbis, mentre i particolari han forza di legge per luoghi, ceti di persone o casi singoli. È da notare tuttavia che se qualche decreto, emanato in risposta ad un quesito particolare, dichiara il senso di una legge generale, di una Rubrica, ecc., questa dichiarazione costituisce una interpretazione autentica della legge stessa, ed ha forza di legge. Questo si ricava non solo dall'oggetto del decreto, ma anche dalle clausole finali, le quali son varie. Il Respondit o Rescripsit è formola generale, e significa solo che la Congregazione risponde ad una domanda fattale. La clausola Indulsit o simile indica la concessione di un privilegio, la conferma di una consuetudine, ecc.; che, se per quest'indulto fosse occorsa la grazia sovrana, allora si userebbe Facto verbo cum Sanctissimo. La clausola Declaravit, dice che il decreto interpreta autenticamente la legge. Finalmente la clausola Servari mandavit rafforza l'antecedente risposta, imponendo il precetto di osservarla rigorosamente. La S. Congregazione non ha pubblicato le molte migliaia dei suoi decreti, ma solo i generali per la Chiesa universale. Essi formano la collezione pubblicata negli aa. 1898-99 con i tipi della S. Congregazione di Propaganda Fide, che contiene quelli emanati dal 1588, anno in cui fu istituita la S. Congregazione dei Riti, fino al 15 dic. 1899, sub auspiciis Leonis Papae XIII, con i tipi della Vaticana, poi, negli aa. 19121927, sub auspiciis Pii Papae X e Pii Papae XI, fino al 14 maggio 1926, con il n. 4403. Il titolo è: Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata. Dopo questa data la collezione non è stata proseguita; però i più importanti decreti sono stati pubblicati in AAS.I singoli decreti, prescindendo dalla loro inserzione nella collezione, sono autentici, ma la loro esistenza sarebbe rimasta ignota ai più. La pubblicazione pertanto non solo li ha resi noti, ma, come espressamente dice il decreto di approvazione pontificia, fa sì che i decreti che non concordano con quelli della collezione "veluti abrogata esse censenda, exceptis tantum quae pro particularibus ecclesiis indulti seu privilegii rationem habeant". Questi decreti dunque con le Rubriche contenute nei libri liturgici formano la giurisprudenza della S. Congregazione dei Riti. È da osservare però che, con la riforma delle Rubriche introdotta da Pio X nel Messale e nel Breviario e con il CIC, molti decreti hanno perduto del loro valore.
Alfonso Carinci
da Enciclopedia Cattolica, IV, Città del Vaticano, 1950, coll. 1280-1281