Messe latine antiche nelle Venezie
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Congregazione per i Vescovi
Decreto di erezione dell'Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney"
Prot. N. 1026/2001
Il bene delle anime è la suprema legge della Chiesa che Dio ha voluto per salvare gli uomini nellunità del popolo della nuova alleanza costituito nel suo sangue; Cristo Gesù ha dato, infatti, la vita per fare di tutti gli uomini una sola famiglia (cfr. Gv 11,52) di cui la Chiesa è per tutti e per i singoli il sacramento visibile dellunità salvifica (cfr. LG 9).
Nellaccogliere nella piena comunione della Chiesa cattolica i membri dellUnione San Giovanni Maria Vianney di Campos in Brasile, il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, con la lettera Ecclesiae unitas del 25 dicembre 2001, ha voluto riconoscere giuridicamente la peculiarità dellUnione San Giovanni Maria Vianney, dandone unadeguata forma giuridica mediante la costituzione di una Amministrazione Apostolica di carattere personale limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, affinché i membri inseriti organicamente nel corpo della Chiesa cattolica possano collaborare in comunione con il Successore di Pietro alla diffusione del Vangelo.
I. Per mandato del Santo Padre, con il presente decreto della Congregazione per i Vescovi, si erige lAmministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, giuridicamente equiparata alle diocesi e direttamente dipendente dalla Santa Sede.
II. LAmministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" è retta dalle norme del diritto universale e dal presente decreto e dipende dalla Congregazione per i Vescovi e dagli altri dicasteri della Curia Romana, per la competenza della loro materia.
III. AllAmministrazioe apostolica è concessa la facoltà di celebrare leucaristia, gli altri sacramenti, la liturgia delle ore e le altre azioni liturgiche secondo il rito romano e la disciplina liturgica codificati dal pontefice san Pio V, con gli adattamenti introdotti dai suoi successori fino al beato Giovanni XXIII.
IV. LAmministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" è affidata alla cura pastorale di un amministratore apostolico, quale suo Ordinario proprio, nominato dal Sommo pontefice secondo le norme del diritto universale.
V. La potestà è:
personale, così che può essere esercitata verso le persone che fanno parte dellamministrazione apostolica;
ordinaria, tanto nel foro esterno quanto in quello interno;
cumulativa con quella del vescovo diocesano della diocesi di Campos in Brasile, poiché le persone appartenenti allAmministrazione Apostolica sono contemporaneamente fedeli della Chiesa particolare di Campos.
VI
§ 1. I presbiteri e i diaconi, fino a ora appartenenti all'Unione "San Giovanni Maria Vianney", sono incardinati nellAmministrazione Apostolica personale. Formano il Presbiterio dellAmministrazione i presbiteri incardinati. I chierici appartengono a tutti gli effetti al clero secolare, pertanto, coltiveranno rapporti di stretta unità con il presbiterio diocesano di Campos.
§ 2. Lincardinazione dei chierici sarà regolata dalle norme del diritto universale.
VII
§ 1. LAmministratore Apostolico potrà avere, con lapprovazione della Santa Sede, un proprio Seminario per la formazione dei candidati al presbiterato e potrà promuoverli ai sacri Ordini.
§ 2. LAmministratore Apostolico potrà erigere nellAmministrazione, con lapprovazione della Santa Sede, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, e promuovere agli ordini i candidati appartenenti a essi, secondo le disposizioni del diritto universale.
VIII
§ 1. LAmministratore Apostolico, a norma di legge e sentito il Vescovo diocesano di Campos, potrà erigere parrocchie personali per la cura pastorale dei fedeli dellAmministrazione Apostolica.
§ 2. I presbiteri che saranno nominati parroci avranno gli stessi diritti e doveri sanciti dal diritto universale, cumulativamente con quelli dei parroci del territorio.
IX
§ 1. I fedeli laici, fino a ora appartenenti allUnione "San Giovanni Maria Vianney", diventano appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che, riconoscendosi con le peculiarità dellAmministrazione Apostolica personale, chiederanno di appartenere a essa, dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro, da conservare presso la sede dellAmministrazione Apostolica.
§ 2. In tale registro, saranno iscritti anche i laici che attualmente appartengono all'Amministrazione Apostolica e coloro che in essa vengono battezzati.
X
§ 1. LAmministrazione Apostolica personale costituirà un Consiglio di governo, formato da almeno sei sacerdoti al quale competerà di svolgere le mansioni attribuite dal diritto universale al Consiglio Presbiterale e al Collegio dei Consultori, i cui Statuti saranno approvati dallAmministrazione apostolica. Tale consiglio non cesserà con la sede vacante dellAmministrazione apostolica.
§ 2. LAmministrazione Apostolica potrà costituire un Consiglio Pastorale dellAmministrazione Apostolica personale.
XI. LAmministratore Apostolico, ogni cinque anni, si recherà a Roma per la visita ad limina apostolorum e presenterà al Sommo Pontefice, attraverso la Congregazione per i Vescovi, la relazione sullo stato dellAmministrazione Apostolica personale.
XII. Circa le cause giudiziali nellambito dellAmministrazione Apostolica il tribunale competente sarà quello della diocesi di Campos, a meno che lAmministratore Apostolico non eriga un proprio Tribunale, nel cui caso dovrà, con lapprovazione della Sede Apostolica, designare stabilmente il Tribunale di seconda istanza.
XIII. La sede dellAmministrazione è posta nella città di Campos e avrà come chiesa principale la chiesa dellImmacolato Cuore di Nostra Signora del Rosario di Fatima.
Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi il 18 Gennaio 2002
Giovanni Battista Card. Re
Prefetto
+ Francesco Monterisi
Segretario
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Inserito il 18 aprile 2002
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