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Congregazione per i Vescovi

Decreto di erezione dell'Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney"

Prot. N. 1026/2001

 

Il bene delle anime è la suprema legge della Chiesa che Dio ha voluto per salvare gli uomini nell’unità del popolo della nuova alleanza costituito nel suo sangue; Cristo Gesù ha dato, infatti, la vita per fare di tutti gli uomini una sola famiglia (cfr. Gv 11,52) di cui la Chiesa è per tutti e per i singoli il sacramento visibile dell’unità salvifica (cfr. LG 9).

Nell’accogliere nella piena comunione della Chiesa cattolica i membri dell’Unione San Giovanni Maria Vianney di Campos in Brasile, il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, con la lettera Ecclesiae unitas del 25 dicembre 2001, ha voluto riconoscere giuridicamente la peculiarità dell’Unione San Giovanni Maria Vianney, dandone un’adeguata forma giuridica mediante la costituzione di una Amministrazione Apostolica di carattere personale limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, affinché i membri inseriti organicamente nel corpo della Chiesa cattolica possano collaborare in comunione con il Successore di Pietro alla diffusione del Vangelo.

I. Per mandato del Santo Padre, con il presente decreto della Congregazione per i Vescovi, si erige l’Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, giuridicamente equiparata alle diocesi e direttamente dipendente dalla Santa Sede.

II. L’Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" è retta dalle norme del diritto universale e dal presente decreto e dipende dalla Congregazione per i Vescovi e dagli altri dicasteri della Curia Romana, per la competenza della loro materia.

III. All’Amministrazioe apostolica è concessa la facoltà di celebrare l’eucaristia, gli altri sacramenti, la liturgia delle ore e le altre azioni liturgiche secondo il rito romano e la disciplina liturgica codificati dal pontefice san Pio V, con gli adattamenti introdotti dai suoi successori fino al beato Giovanni XXIII.

IV. L’Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" è affidata alla cura pastorale di un amministratore apostolico, quale suo Ordinario proprio, nominato dal Sommo pontefice secondo le norme del diritto universale.

V. La potestà è:

personale, così che può essere esercitata verso le persone che fanno parte dell’amministrazione apostolica;

ordinaria, tanto nel foro esterno quanto in quello interno;

cumulativa con quella del vescovo diocesano della diocesi di Campos in Brasile, poiché le persone appartenenti all’Amministrazione Apostolica sono contemporaneamente fedeli della Chiesa particolare di Campos.

VI

§ 1. I presbiteri e i diaconi, fino a ora appartenenti all'Unione "San Giovanni Maria Vianney", sono incardinati nell’Amministrazione Apostolica personale. Formano il Presbiterio dell’Amministrazione i presbiteri incardinati. I chierici appartengono a tutti gli effetti al clero secolare, pertanto, coltiveranno rapporti di stretta unità con il presbiterio diocesano di Campos.

§ 2. L’incardinazione dei chierici sarà regolata dalle norme del diritto universale.

VII

§ 1. L’Amministratore Apostolico potrà avere, con l’approvazione della Santa Sede, un proprio Seminario per la formazione dei candidati al presbiterato e potrà promuoverli ai sacri Ordini.

§ 2. L’Amministratore Apostolico potrà erigere nell’Amministrazione, con l’approvazione della Santa Sede, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, e promuovere agli ordini i candidati appartenenti a essi, secondo le disposizioni del diritto universale.

VIII

§ 1. L’Amministratore Apostolico, a norma di legge e sentito il Vescovo diocesano di Campos, potrà erigere parrocchie personali per la cura pastorale dei fedeli dell’Amministrazione Apostolica.

§ 2. I presbiteri che saranno nominati parroci avranno gli stessi diritti e doveri sanciti dal diritto universale, cumulativamente con quelli dei parroci del territorio.

IX

§ 1. I fedeli laici, fino a ora appartenenti all’Unione "San Giovanni Maria Vianney", diventano appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che, riconoscendosi con le peculiarità dell’Amministrazione Apostolica personale, chiederanno di appartenere a essa, dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro, da conservare presso la sede dell’Amministrazione Apostolica.

§ 2. In tale registro, saranno iscritti anche i laici che attualmente appartengono all'Amministrazione Apostolica e coloro che in essa vengono battezzati.

X

§ 1. L’Amministrazione Apostolica personale costituirà un Consiglio di governo, formato da almeno sei sacerdoti al quale competerà di svolgere le mansioni attribuite dal diritto universale al Consiglio Presbiterale e al Collegio dei Consultori, i cui Statuti saranno approvati dall’Amministrazione apostolica. Tale consiglio non cesserà con la sede vacante dell’Amministrazione apostolica.

§ 2. L’Amministrazione Apostolica potrà costituire un Consiglio Pastorale dell’Amministrazione Apostolica personale.

XI. L’Amministratore Apostolico, ogni cinque anni, si recherà a Roma per la visita ad limina apostolorum e presenterà al Sommo Pontefice, attraverso la Congregazione per i Vescovi, la relazione sullo stato dell’Amministrazione Apostolica personale.

XII. Circa le cause giudiziali nell’ambito dell’Amministrazione Apostolica il tribunale competente sarà quello della diocesi di Campos, a meno che l’Amministratore Apostolico non eriga un proprio Tribunale, nel cui caso dovrà, con l’approvazione della Sede Apostolica, designare stabilmente il Tribunale di seconda istanza.

XIII. La sede dell’Amministrazione è posta nella città di Campos e avrà come chiesa principale la chiesa dell’Immacolato Cuore di Nostra Signora del Rosario di Fatima.

 

Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi il 18 Gennaio 2002

Giovanni Battista Card. Re

Prefetto

+ Francesco Monterisi

Segretario

 

 

 

Testo originale latino

 

 

 

 

 

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Inserito il 18 aprile 2002

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