Messe latine antiche nelle Venezie
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SACRA  CONGREGAZIONE  CEREMONIALE

 

NORME   CEREMONIALI

PER   GLI   EMINENTISSIMI   SIGNORI   CARDINALI

 

 

 

 

TIPOGRAFIA  POLIGLOTTA  VATICANA

1943

 


 

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SACRA  CONGREGAZIONE  CEREMONIALE

 

NORME   CEREMONIALI

PER   GLI   EMINENTISSIMI   SIGNORI   CARDINALI

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I

DEGLI ABITI DEGLI EM.MI SIGNORI CARDINALI

1. Due sono le foggie dell'abito cardinalizio: abito cardinalizio propriamente detto, ed abito cardinalizio Pïano, cui si aggiunge un modo particolare di abito che può usarsi in occasioni straordinarie.

 

§ 1. DelL'ABITO CARDINALIZIO

2. L'abito cardinalizio si compone: della sottana caudata, della fascia, della mozzetta e della mantelletta, ordinariamente sovrapposte al rocchetto; della cappa, che in circostanze speciali s'indossa in luogo della mozzetta o della mantelletta e mozzetta; dello zucchetto, della berretta e del galero, che è il cappello cardinalizio vero e proprio e particolare distintivo dell'altissima dignità, e del cappello usuale. Il collare, le calze, e le scarpe sono a norma delle prescrizioni che seguono (n. 5).

3. Per i Cardinali assunti dal clero secolare, dai Canonici regolari, dai Chierici regolari e dalle Congregazioni religiose, la sottana, la mozzetta, la mantelletta e la cappa sono, quanto alla stoffa e secondo i tempi e le circostanze, di seta ondata o di lana, con fodere sempre di seta non ondata, e, quanto ad colore, di rosso scarlatto o di violaceo, il quale ultimo dev'essere conforme al Decreto della S. Congregazione Ceremoniale del 24 giugno 1933. Le fodere, le orlature, i bottoni e le asole nell'abito rosso devono essere pure di color rosso; nell'abito violaceo di color rubino o cremisi.

4. La cappa scende sul davanti a coprire tutta la sottana; a tergo si prolunga a strascico e misura in complesso più o meno di cinque metri, a seconda dei casi, ed è fornita di un cappuccio di cui la parte anteriore scende 3 sul petto, e la posteriore, lunga circa un metro, abitualmente sta fissata con due bottoncini all'altezza dello scollo.

 

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Nei tempi designati, al cappuccio della cappa si applica una pelle di ermellino, di cui la parte esterna del cappuccio stesso può essere anche semplicemente orlata.

5. La fascia è sempre di seta ondata, rossa o violacea, e termina con due fiocchi d'oro alle estremità; lo zucchetto, di seta ondata o di lana, è sempre rosso; la berretta, pure di seta ondata o di lana, è sempre rossa, a tre creste, con piccolo torciglione di seta nel centro; il collare è di seta, rosso o violaceo; le calze rosse o violacee; le scarpe sono di pelle rossa, con fibbie d'oro, oppure nere con orlatura, tacchi e suola di color rosso, o anche del
tutto nere, con fibbie d'argento.

6. Per i Cardinali assunti dagli Ordini monastici e mendicanti l'abito cardinalizio è sempre di lana, fatta eccezione per la fascia, il collare, le fodere, le guarnizioni e gli altri accessori, che sono di seta. Quanto al colore, e salvo il prescritto del n. 39:

a) Se l'abito dell'Ordine da cui il Cardinale proviene è tutto di un sol colore, l'abito cardinalizio, compresa la cappa con l'ermellino o la pelliccia, quando vi è, e le relative fodere, è pur tutto di questo medesimo colore, e così il collare, le calze, i fiocchi della fascia, - dai quali è escluso l'oro, - le fodere, le orlature, le asole, i bottoni e gli altri accessori.

b) Se l'abito dell'Ordine è bicolore, allora: la sottana, con fodere, orlature, bottoni, asole ed accessori, la fascia con i suoi fiocchi senza oro, il collare e le calze sono del colore della tonaca religiosa; invece, la mozzetta, la mantelletta e la cappa con l'ermellino o la pelliccia, quando vi è, e le relative fodere ecc., come sopra, sono del colore della cocolla, o della cappa o mantello dell'Ordine, salvo consuetudini speciali legittimamente introdotte.

Nell'uno e nell'altro caso, lo zucchetto e la berretta sono sempre di color rosso: le scarpe sono sempre ed unicamente di pelle nera, con fibbie d'argento.

7. Il rocchetto, di tela, con merletto, e che non deve oltrepassare. la mantelletta, è indossato indistintamente da tutti i Cardinali, e il trasparente di seta all'estremità delle maniche deve essere, quando vi sia, del colore delle mostre della sottana.

8. Il galero è insigne distintivo di tutti i Cardinali. Esso è di forma rotonda, piatta, con la calotta bassa, a larghissima falda bordata con nastro di seta, tutto di colore rosso cremisi, di lana nella parte superiore, di seta nel rovescio e nell'interno. Un lungo cordone di seta, pure rosso cremisi, di cui due capi sono fissati superiormente ai lati della calotta a terminare con un fiocchetto per lato, scende da due parti di sotto al galero, mentre un passante corre lungo il cordone doppio, i cui

 

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capi inferiori terminano in un grosso fiocco frangiato. Il galero ha, come accessorio staccato, la così detta fioccatura, di seta cremisi, composta di ghiande, cannelli e quindici fiocchi sovrapposti, in numero crescente da uno a cinque per ciascuna parte e terminanti in lunghe frangie.

Conviene che il galero sia conservato con decorosa proprietà.

9. Il cappello usuale, pure proprio di tutti i Cardinali, è rosso, e può essere di feltro, o di felpa, o di seta liscia, con la falda bordata d'oro, sostenuta da tre lati da cordoncini d'oro, e con la calotta contornata da fascia, a nappe rosse, ricamata in oro.

 

§ 2. DELL'ABITO PÏANO

10. L'abito Pïano per i Cardinali assunti dal clero secolare, dai Canonici regolari, dai Chierici regolari e dalle Congregazioni religiose, è così composto: sottana, o zimarra, di lana nera, con fodere, orlature, bottoni ed asole di seta color rosso scarlatto; fascia di seta rossa ondata, terminante in frangia dello stesso colore, senza oro; collare di seta rossa, calze pure di color rosso; scarpe di pelle nera, con fibbie d'oro, con orlature, tacchi e suola di color rosso; ferraiolone, quando si accompagna a questo abito, di seta ondata, in rosso od in violaceo, secondo i tempie le circostanze, o anche di seta liscia pure in rosso od in violaceo, con mostre di seta rossa per il ferraiolone rosso, e di seta cremisi per quello violaceo; zucchetto e berretta, se occorra, di color rosso e di seta ondata, o di lana, secondo il tempo; cappello nero, di feltro, o di felpa, o di seta liscia, con fascia e nappe rosse, tutto ricamato in oro, oppure con cordone a due giri e fiocchi di rosso e oro.

11. Per i Cardinali assunti dagli Ordini monastici e mendicanti, l'abito cardinalizio Pïano di cui al n. 10 ha queste differenze: che la sottana, con accessori, la fascia, il collare e le calze sono del colore della tonaca del rispettivo Ordine; le scarpe sono sempre di pelle nera, con fibbie d'argento; il ferraiolone è di lana, del colore della cocolla o della cappa o mantello dell'Ordine, con mostre di seta del medesimo colore, salvo consuetudini legittimamente introdotte; lo zucchetto e la berretta sono di lana.

 

§ 3. DELL'ABITO CARDINALIZIO PER OCCASIONI STRAORDINARIE

12. Quest'abito cardinalizio per occasioni straordinarie è così composto: sottana caudata e fascia con fiocchi d'oro per i Cardinali che li possono usare; mozzetta, senza rocchetto, e ferraiolone sopra la mozzetta, tutto di colore rosso o violaceo, o del colore proprio dei Cardinali assunti

 

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dagli Ordini monastici e mendicanti; collare rosso o del colore proprio prescritto; calze dei medesimi rispettivi colori; scarpe rosse o nere, filettate di rosso, eccezione fatta per i Cardinali assunti dagli Ordini monastici e mendicanti che le conservano semplicemente nere; zucchetto rosso; cappello usuale rosso.

 

§ 4. INDUMENTI COMUNI ALLE VARIE FOGGIE DI ABITI

DEGLI EMI SIGNORI CARDINALI

13. Tanto con l'abito cardinalizio quanto con l'abito Pïano e con l'abito di occasioni straordinarie, si può usare, se la necessità lo richiede, il mantello, il quale per tutti i Cardinali, eccettuati quelli assunti dagli Ordini monastici e mendicanti, è di panno rosso o violaceo, secondo i tempi e le circostanze, con orlatura d'oro ai bordi anteriori, alla mantellina ed al bavero. Il mantello rosso ha il bavero di velluto e le mostre di seta, tutto di color rosso; quello violaceo ha l'uno e le altre di color cremisi.

14. I Cardinali assunti dagli Ordini monastici e mendicanti hanno il mantello di panno sempre del colore di quello dell'Ordine, salvo consuetudini legittimamente introdotte, con bavero di velluto e mostre di seta dello stesso colore e senza l'orlatura d'oro di cui al numero precedente.

15. Accessorio facoltativo, sia dell'abito cardinalizio propriamente detto, come dell'abito Pïano e dell'abito di cui sopra al n. 12, sono i guanti, i quali sono sempre di colore rosso per tutti i Cardinali, eccettuati quelli assunti dagli Ordini monastici e mendicanti che li usano del colore della tonaca religiosa, salvo diversa consuetudine legittimamente introdotta.

 

II

DELL'USO DEGLI ABITI

DEGLI EM.MI SIGNORI CARDINALI

16. L'abito cardinalizio si usa nelle sacre funzioni, nelle Congregazioni coram Ssmo o ed in quelle ceremonie ed occasioni nelle quali è, o viene, volta per volta, autorevolmente prescritto.

17. L'abito Pïano è l'abito da usarsi normalmente e perciò anche nel dare udienze di riguardo o di ufficio nella propria residenza. Si completa col ferraiolone di seta ondata per Udienze pontificie non solenni, le visite di formalità, i ricevimenti ed altre simili occasioni. Il ferraiolone

 

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di seta liscia si usa con questo abito nelle Congregazioni cardinalizie ordinarie, in circostanze di minore importanza ed in quelle riunioni alle quali i laici invitati non portano l'abito da sera.

18. Le occasioni straordinarie nelle quali può indossarsi l'abito di cui al n. 12 sono, p. es. quelle di visite ufficiali ai Capi di Stato, nonché quelle di ceremonie che partecipano di ceremonia ecclesiatica e di ceremonia civile e che sono o introdotte da consuetudini locali, o designate da istruzioni autorevolmente date caso per caso.

19. L'abito di seta e quello di lana si assumono e si depongono, rispettivamente, secondo l'intimazione che de mandato Ssmi dà Mons. Prefetto delle Ceremonie Apostoliche. In generale, nel mese di novembre si depone quello di seta per assumere quello di lana, e con questo nella Curia Romana si assume anche l'ermellino o la pelliccia corrispondente sulla cappa, e nel mese di maggio si depone quello di lana con l'ermellino o la pelliccia della cappa, per assumere di nuovo quello di seta.

20. a) Gli abiti di colore rosso si usano sempre nei giorni e nei tempi non eccettuati sotto la seguente lettera b), e anche, nei tempi eccettuati, nelle solennità che in quelli ricorrono, dell'Immacolata Concezione della B. V., a cominciare dai primi Vespri, di S. Giuseppe, Sposo della B. V. e dell'Annunziazione della B. V., o che in quelli potrebbero ricorrere, del Santo Titolare della Cattedrale, del Titolo o della Diaconia nella propria chiesa, o della chiesa in Commenda, nonché delle altre chiese nelle quali abbia luogo una festa di 1ª classe o solennità equivalente; inoltre, nell'Anniversario dell'Elezione e della Coronazione del Sommo Pontefice, nella presa di possesso del Titolo o della Diaconia e della Diocesi; infine, nella vigilia di Pentecoste.

b) Gli abiti di colore violaceo si usano, salvo le eccezioni di cui alla precedente lettera a), dai Vespri del sabato precedente la 1ª Domenica dell'Avvento, ai primi Vespri del S. Natale; dai Vespri precedenti la Domenica di Settuagesima fino alla Messa del Sabato Santo; nei quattro Tempi di Settembre e nelle Vigilie: infine nelle funzioni e processioni di penitenza o ad esse equivalenti, in qualunque tempo dell'anno, e nelle Cappelle, funzioni e ceremonie funebri.

21. In Roma e suo Distretto i Cardinali abitualmente portano la mantelletta sotto la mozzetta. Usano, invece, la sola mozzetta senza la mantelletta: 1° nella propria abitazione e nell'abitazione di un altro Cardinale che inviti a deporre la mantelletta, purché in ciascuna abitazione il Cardinale possa innalzare il baldacchino, a mente del n. 73; 2° nel proprio Titolo o Diaconia e nella chiesa che il Cardinale abbia in Commenda; 3° nei locali e nell'oratorio interno delle Protettorie affidate al Cardinale, dove egli può alzare il baldacchino, rimanendo esclusa la chiesa pubblica,

 

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o la cappella aperta al pubblico, a meno che essa sia chiusa temporaneamente per uso esclusivo di un istituto; 4° a mente del n. 33 b).

Fuori di Roma e suo Distretto i Cardinali portano sempre e dovunque la sola mozzetta, senza la mantelletta, anche dinanzi al Cardinale Legato a latere; portano invece la mozzetta con la mantelletta quando nel luogo è presente il Sommo Pontefice, nonché nelle Cappelle, palazzi e luoghi papali, salve le speciali concessioni nei singoli casi.

22. a) La cappa rossa si usa in Roma, nei tempi e nelle circostanze nelle quali il Cardinale deve vestire l'abito rosso: 1° in quelle Cappelle papali e cardinalizie che si tengono nelle maggiori solennità, secondo le prescrizioni che de mandato Ssmi dà volta per volta Mons. Prefetto delle Ceremonie Apostoliche; 2° dal Cardinale Titolare e dal Cardinale Diacono rispettivamente nel proprio Titolo e nella propria Diaconia, dal Cardinale Commendatario nella chiesa che ha in Commenda, dal Cardinale che funziona pontificalmente al trono, con la licenza di cui al n. 60, in altra chiesa nella quale abbia luogo una festa di 1ª classe o solennità equivalente, e dai Cardinali Arcipreti nelle rispettive Basiliche Patriarcali; 3° dagli stessi Cardinali Arcipreti nelle rispettive Basiliche Patriarcali e dai Cardinali nel proprio Titolo, o nella propria Diaconia, o chiesa in Commenda, quando in dette chiese si celebri Cappella cardinalizia, per quanto gli altri Cardinali indossino la cappa violacea, purché tutti abbiano l'abito rosso; 4° nelle solennità: del S. Natale, con i due giorni seguenti, di S. Stefano Protomartire e di. S. Giovanni Ev., e di Pasqua di Resurrezione e di Pentecoste, con i lunedì e martedì rispettivamente seguenti, per qualunque funzione e circostanza, compresi eventuali Concistori che ne richiedano l'uso; 5° nell'Ottava del Corpus Domini e nelle funzioni e processioni col Ssmo Sacramento; 6° nei secondi Vespri della solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana, qualora v'intervengano gli Emi Cardinali; 7° nell'Anniversario dell'Elezione e della Coronazione del Sommo Pontefice; 8° in qualunque altra occasione straordinaria de mandato Ssmi.

Fuori di Roma la cappa rossa si usa sempre nelle funzioni nelle quali l'uso della cappa è prescritto, come sopra, nei tempi e nelle circostanze nelle quali il Cardinale deve vestire l'abito rosso.

b) La cappa di seta violacea si usa in Roma: 1° nelle Cappelle papali quando si indossano gli abiti di colore violaceo; nei Concistori, anche con l'abito di colore rosso, salva l'eccezione di cui sopra sotto la lettera a) n. 4°;
nelle Cappelle cardinalizie, non eccettuate sotto la precedente lettera a); 2° nelle Protettorie; 3° nelle processioni che non hanno principio dalla propria chiesa titolare o diaconale, o in Commenda, o dalla Basi-

 

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lica Patriarcale di cui un Cardinale è Arciprete; 4° assistendo da uno stallo parato a sacre funzioni in altre chiese di Roma.

c) La cappa di lana violacea si usa: nel Venerdì Santo e a mente del n. 33 b), ferme le prescrizioni di cui al n. 6.

23. a) La cappa normalmente s'indossa o nella sala destinata per questo scopo nelle Cappelle, o all'ingresso delle chiese nelle quali si ha da celebrare la solenne funzione pontificale.

b) La cappa si porta del tutto distesa e sorretta dal Cappellano-caudatario, nel Titolo, nella Diaconia, nella chiesa in Commenda, nelle Basiliche Patriarcali, dal Cardinale rispettivamente Titolare, Diacono, Commendatario e Arciprete, e da tutti i Cardinali fuori di Roma.

c) Si lascia cadere distesa a terra per l'«Obbedienza» nelle Cappelle papali (eccezione fatta per i Cardinali Diaconi assistenti al Trono), e per l'adorazione della Croce nel Venerdì Santo.

d) Si porta sciolta, sostenuta dal Cappellano-caudatario, ma non distesa, nel corteo e nelle Cappelle papali. I Cardinali Diaconi assistenti la portano invece raccolta.

e) Si porta raccolta e con la coda sorretta dallo stesso Cardinale: 1° nelle Cappelle papali, quando il Sommo Pontefice non è presente; 2° nelle Cappelle cardinalizie; 3° nei Concistori segreti; 4° nelle chiese, aperte al pubblico, delle Protettorie; 5° nelle processioni per le vie di Roma, a meno che il Cardinale Titolare, Diacono, Commendatario e Arciprete non partecipi ad una processione iniziata nella sua chiesa o Basilica Patriarcale e proseguita al di fuori, nell'ambito della stessa chiesa o Basilica, nel qual caso si continua ad osservare la prescrizione di cui alla precedente lettera b).

f) Nelle Cappelle papali e cardinalizie i Cardinali, mentre stanno seduti, tengono la cappa spiegata e distesa fino ai piedi.

Non conviene andare in vettura con la cappa indossata.

24. Il collare e le calze si usano sempre di color rosso, fuorché nel Venerdì Santo e a mente del n. 33 b), nei quali tempi si usano di color violaceo, salvo quanto è prescritto al n. 6.

25. I guanti di uso civile, essendo un accessorio facoltativo, sia dell'abito cardinalizio, sia dell'abito Pïano, sia dell'abito di cui al n. 12. non si usano in chiesa, alla presenza del Sommo Pontefice e con la cappa.

26. Lo zucchetto viene portato abitualmente, salvi, di regola, i casi seguenti:

a) Il Cardinale non vestito dei sacri paramenti lo toglie: 1° per fare inchino all'altare ed al coro; 2° quando deve genuflettere dinanzi all'altare dove si conserva il Ssmo Sacramento, e dinanzi al Ssmo Sacramento esposto; 3° al canto dei Vangelo; 4° quando viene incensato dopo

 

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l'offertorio; 5° dal principio del Prefazio nella Messa fin dopo la Comunione; 6° ogni altra volta che, secondo le prescrizioni liturgiche, lo richieda il sacro rito.

b) Al Cardinale vestito dei sacri paramenti per la Messa, o che dal Trono presta assistenza in cappa, si toglie lo zucchetto dal Ceremoniere: 1° quando deve genuflettere dinanzi all'altare dove si conserva il Ssmo Sacramento, e dinanzi al Ssmo Sacramento esposto; 2° dal principio del Prefazio nella Messa fin dopo la Comunione.

c) Nelle Cappelle papali, i Cardinali, sieno in cappa o vestiti dei sacri paramenti per l'assistenza, tolgono lo zucchetto: 1° entrando nella quadratura, per fare l'inchino all'altare. Quindi, quando non sono in corteo, lo ripongono in testa durante la breve preghiera che fanno genuflessi, e lo tolgono di nuovo per rinnovare l'inchino all'altare e per fare l'inchino al coro; 2° all'ingresso, ai passaggi ed all'uscita del Sommo Pontefice; 3° durante la «Confessione» che alternano col Cardinale loro vicino; 4° per fare l'«Obbedienza», nel quale caso lo lasciano al Cappellano-caudatario, se sono in cappa; lo portano invece seco, posto dentro la mitra, se sono rivestiti di paramenti sacri; 5° al Kyrie, Gloria, Credo, sia che facciano circolo dinanzi al Sommo Pontefice, sia che non lo facciano; 6° durante i vari momenti della S. Messa, di cui sopra, sotto la lettera a) nn. 3, 4, 5; 7° alla Benedizione impartita dal Sommo Pontefice; 8° ogni altra volta che lo richieda il sacro rito.

d) Per le Cappelle cardinalizie valgono le stesse norme di cui sopra, sotto le lettere precedenti, eccettuate quelle che si riferiscono alla presenza del Sommo Pontefice.

e) Fuori di chiesa si toglie lo zucchetto per recitare alcune preci, secondo l'uso, per es. l'Angelus ecc.; e per riverire il Sommo Pontefice, nonché gli altri Cardinali quando sieno riuniti almeno in numero di tre.

27. La berretta si porta sempre con l'abito cardinalizio, non però in vettura, dovendosi allora usare il cappello usuale rosso. Nei cortei papali delle Cappelle i Cardinali la portano in mano; nelle Cappelle papali non la mettono in capo e la consegnano al Cappellano-caudatario; nelle Cappelle cardinalizie si possono coprire con la berretta secondo le regole consuete. La usano inoltre quando indossano sul rocchetto la mozzetta, o la mozzetta e la mantelletta, a meno che all'aperto non convenga usare il cappello usuale rosso; non la pongono mai in capo alla presenza del Sommo Pontefice.

28. Il galero (quando, consigliandolo le circostanze, non si usa semplicemente la berretta) si usa con la cappa, nell'accedere solennemente alla chiesa, all'aperto, ed anche in altre particolari occasioni, e si pone sulla testa coperta dal cappuccio: il doppio cordone, poi, si stringe col

 

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passante sotto il mento. Il fiocco frangiato, con cui il cordone termina, si lascia pendere sul petto.

Quanto alla fioccatura, essa non si usa mai quando si porta il galero; si applica invece al galero stesso quando questo si pone sulla cassa funebre e sul tumulo, nelle esequie; si applica, infine, al disotto del galero medesimo quando questo si appende al di sopra della sepoltura del Cardinale.

29. Il cappello usuale rosso si porta con l'abito cardinalizio, sia questo rosso, o sia violaceo, e con l'abito di cui al n. 12.

30. Il cappello nero con fascia rosso-oro si usa con l'abito Pïano, nelle circostanze maggiori, quali per esempio, le Udienze pontificie, le Congregazioni coram Ss.mo, o altrimenti particolarmente solenni, le visite di formalità, i ricevimenti ecc.

Il cappello nero con cordone rosso-oro si usa invece, sempre con l'abito Pïano in occasione delle consuete Congregazioni cardinalizie e abitualmente in ogni altro caso.

31. a) Le scarpe rosse si usano in Roma con l'abito cardinalizio di color rosso, non già col violaceo: 1° nel proprio Titolo, Diaconia, nella chiesa che il Cardinale ha in Commenda; 2° nelle Messe e nei Vespri che il Cardinale celebri pontificalmente al trono, a mente del n. 60, anche in altre chiese che non sieno proprio Titolo o Commenda; nelle Basiliche Patriarcali dai rispettivi Cardinali Arcipreti, in occasione delle maggiori solennità; 4° nelle Cappelle papali quando i Cardinali devono indossare i sacri paramenti; 5° dai nuovi Cardinali nel Concistoro pubblico nel quale ricevono il cappello, qualora, come sopra, indossino le vesti rosse.

b) Fuori di Roma si usano, sempre con l'abito rosso, nelle circostanze solenni.

c) Le scarpe nere filettate di rosso si usano: 1° con l'abito rosso, fuori dei casi di cui alla precedente lettera a); 2° con l'abito violaceo; 3° con l'abito Pïano.

d) Le scarpe del tutto nere e con fibbie d'argento si usano nel Venerdì Santo e a mente del n. 33, b).

32. Il mantello si porta egualmente, tanto con l'abito cardinalizio, quanto con l'abito Pïano e con quello di cui al n. 12, con queste avvertenze: 1° che il mantello rosso non si porta che sull'abito rosso e su quello Pïano nei giorni, nei tempi e nelle circostanze nelle quali è prescritto l'uso del color rosso; 2° che il mantello violaceo si porta sull'abito violaceo e su quello Pïano, quando è prescritto l'uso dell'abito violaceo; 3° che, per uso legittimamente invalso, il mantello violaceo si può portare anche sull'abito rosso e sul Pïano nei tempi nei quali è prescritto l'uso del color rosso; 4° che, però, quando i Cardinali interven-

 

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gono collegialmente, o presumibilmente in un certo numero, a qualche atto o ceremonia solenne, devono uniformarsi alle prescrizioni di cui ai precedenti nn. 1° e 2° di questo n. 32.

33. Durante la Sede vacante:

a) Nessuna distinzione dovrà farsi, quanto al modo di vestire, tra i Cardinali creati dal Pontefice defunto e quelli creati dai suoi Antecessori;

b) L'abito cardinalizio da usarsi sarà quello violaceo di lana, con fascia pure violacea e fiocchi d'oro; collare e calze di colore violaceo; scarpe del tutto nere con fibbie d'argento; rocchetto liscio con merletto semplice, tanto alle maniche che nel giro, non più alto di tre centimetri; mozzetta sola, senza mantelletta; cappa violacea di lana, con o senza pelle di ermellino o pelliccia, secondo i tempi; zucchetto e berretta di lana; cappello rosso usuale.

c) I Cardinali assunti dagli Ordini monastici e mendicanti conserveranno l'abito loro proprio, a norma del n. 6, con rocchetto e mozzetta come alla precedente lettera b).

d) L'abito Pïano non ammette variazioni, nemmeno nel cappello nero, che, secondo le circostanze, sarà usato o con la fascia o col cordone rosso-oro.

e) Nelle Congregazioni generali precedenti il Conclave, i Cardinali useranno rocchetto e mozzetta e porteranno la berretta; nelle Cappelle useranno la cappa; negli scrutini del Conclave, per ragioni di praticità, in luogo della cappa vestiranno rocchetto e mozzetta.

 

III

DEI DIRITTI, DEGLI ONORI, DEI PRIVILEGI

34. I Cardinali godono di tutti i diritti, onori e privilegi loro concessi dai sacri canoni e, in quanto occorra, secondo le norme di cui ai numeri che seguono.

35. I Cardinali hanno la precedenza su tutti i dignitari ecclesiastici, anche sopra i Patriarchi e gli stessi Legati Pontifici, a meno che il Legato non sia un Cardinale; e poiché sono Principi di Santa Romana Chiesa, in qualsiasi circostanza hanno pure la precedenza sopra ogni altro, ad eccezione dei Sovrani, dei Capi di Stato e dei Principi Ereditari.

 

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36. I Cardinali collegialmente prendono posto tra di loro secondo l'Ordine cui appartengono e secondo l'anzianità conseguita nell'Ordine stesso.

37. Un Cardinale appartenente a qualsiasi Ordine, nel suo Titolo, o Diaconia, o nella sua Diocesi anche in occasione di Cappella cardinalizia, e così nelle sue Protettorie, dà la precedenza agli altri Cardinali, tanto di Ordine inferiore, quanto di minore anzianità, e si pone ultimo fra tutti, in conformità di quello che è prescritto dal Cæremoniale Episcoporum.

La stessa norma vale per i Cardinali che sono Arcivescovi e Vescovi residenziali a riguardo delle loro Diocesi e provincie ecclesiastiche, nelle quali, in presenza di altro Cardinale, il Cardinale Arcivescovo, o Vescovo che ne avesse il privilegio, si astiene dall'uso della Croce, fuorché nell'atto della benedizione, e il Cardinale digniore benedice il popolo. Del resto per questi casi occorrenti si ha da stare al Cæremoniale Episcoporum, lib. I, cap. IV, n. 2 e segg.

38. Un Cardinale Diacono che passa per opzione all'Ordine presbiterale dopo dieci anni di diaconato, o anche prima, per concessione particolare del Romano Pontefice, prende posto prima di tutti quei Cardinali Preti che furono assunti all'onore della sacra Porpora dopo di lui, ma non prima del primo Prete.

39. Il Cardinale Legato a latere, nominato in Concistoro, o con Breve Apostolico che lo costituisce in questa qualità per una determinata missione, ha la precedenza, fuori di Roma, su tutti gli altri Cardinali. Egli indossa le vesti rosse, anche se proviene da un Ordine monastico o mendicante, e in ogni tempo liturgico; riceve gli onori speciali prescritti dal Cæremoniale Episcoporum; usa la Croce astile; è assistito da una Curia pontificia costituita da persone versate nelle scienze teologiche e giuridiche, ed è accompagnato, oltre che dalla sua anticamera, anche da una missione speciale composta di persone ecclesiastiche, civili e militari, designate dal Sommo Pontefice, nonché da un Maestro delle Ceremonie Apostoliche che dovrà tutto tempestivamente disporre ed ordinare.

40. I Cardinali Legati, deputati a rappresentare il Sommo Pontefice in qualche solennità o ceremonia religiosa o civile, sono nominati con Lettera Apostolica; hanno anch'essi la precedenza, fuori di Roma, nel luogo e durante la celebrazione della solennità o della ceremonia, sugli altri Cardinali; possono ricevere speciali facoltà per la loro missione e sogliono anch'essi essere accompagnati, oltre che dalla propria anticamera, da alcuni dignitari, con un Maestro delle Ceremonie Apostoliche, designati dal Sommo Pontefice.

41. Alla presenza del Sommo Pontefice i Cardinali, vestiti in abito

 

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cardinalizio, qualora debbano stare seduti, se sono riuniti collegialmente, siedono sul banco o bancata, coperta da arazzi; se non lo sono, usano lo sgabello, con schienale, senza copertura.

42. Nelle funzioni corali, al Cardinale che assiste in coro, ma non usando Trono, deve essere assegnato il seggio corale più degno, il quale, servatis servandis, viene contraddistinto con dossello sulla spalliera, drappo sull'inginocchiatoio e cuscini.

43. Qualsiasi invito ai Cardinali per sacre funzioni o per ceremonie e ritrovi civili, deve esser fatto mediante visita apposita, o, eccezionalmente, con lettera scritta in foglio di grande formato.

44. Prima di accettare qualsiasi invito, il Cardinale deve assicurarsi che esso risponde a convenienza ed opportunità, e che, per le altre persone che fossero invitate, o per le circostanze, non potrà darsi al suo intervento una interpretazione diversa da quella per la quale egli ha ricevuto ed accettato l'invito.

In casi speciali, quando dall'accettazione di qualsiasi invito si può presumere abbia a sorgere qualche difficoltà, il Cardinale è tenuto a rivolgersi al Santo Padre per le opportune istruzioni.

45. Volendosi invitare un Cardinale ad onorare di sua presenza un pranzo, si dovrà previamente informarlo delle persone che si desidererebbe pure intervenissero, a mente del precedente n. 44. Intervenendo, deve, a norma nel n. 35, presiedere la tavola, occupando il posto che ha da essergli ceduto, secondo le circostanze, dal padrone o dalla padrona di casa, o in ogni modo quel posto che metta il Cardinale in speciale distinzione fra tutti i convitati. A questa norma si fa eccezione per i pranzi presso le Corti, le quali si regolano secondo i propri protocolli e secondo accordi preventivi.

46. I Cardinali, ovunque si portino, devono essere ricevuti e trattati con tutti i riguardi dovuti alla loro altissima dignità.

 

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47. Tutti i Cardinali portano l'anello cardinalizio d'oro, gemmato, ma in Roma non l'usano nel Venerdì Santo.

48. Parimente tutti i Cardinali portano, more Episcoporum, la Croce pettorale, sostenuta sull'abito cardinalizio da un cordone rosso-oro, con fiocco analogo; sull'abito Pïano, sospesa ad una catena d'oro. Indossando la cappa, la Croce deve portarsi al di sotto di essa.

49. Tutti i Cardinali nelle Cappelle papali usano la mitra di damasco bianco, raffigurante una pigna sulla parte anteriore. Fuori di Cappella

 

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portano tutti la mitra preziosa e quella aurifrigiata, secondo le Rubriche, riservando la mitra damascata per le funzioni funebri e per le altre circostanze contemplate dal Cæremoniale Episcoporum.

Cardinali con la mitra in testa non si scoprono che al Sommo Pontefice.

50. I Cardinali usano pure il pastorale, more Episcoporum, nel proprio Titolo ed anche nelle altre chiese di Roma, non però nelle Cappelle papali, anche se assente il Sommo Pontefice, e neppure nelle Cappelle cardinalizie e nelle Basiliche Patriarcali, salvi, in queste ultime, quei casi nei quali l'uso del pastorale è prescritto dal Pontificale Romano.

51. Nelle Basiliche Patriarcali i Cardinali, anche se ne sono Arcipreti, non benedicono il popolo more Episcoporum, incedendo nella chiesa, né possono concedere Indulgenze.

 

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52. I Cardinali appartenenti all'Ordine dei Vescovi si designano Vescovi della rispettiva Diocesi Suburbicaria, Miseratione divina; gli altri Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi residenziali, si designano invece con la formula consueta: Dei et Apostolicæ Sedis gratia, salvo particolare privilegio della Sede.

53. I Cardinali appartenenti all'Ordine dei Vescovi fanno sempre precedere dalla croce la loro firma; i Cardinali appartenenti all'Ordine dei Preti, che sono Arcivescovi o Vescovi residenziali, fanno in egual modo, negli atti della loro Diocesi; negli atti, invece, della Curia Romana, sottoscrivendosi si uniformano agli altri Cardinali di Curia e non pongono la croce prima della firma.

I Cardinali assunti dagli Ordini mendicanti alla loro firma antepongono la sigla « Fr. ».

54. a) Lo stemma dei Cardinali porta sovrapposto il galero con quindici fiocchi per parte, e nessuna altra insegna di nobiltà è permessa.

b) I Cardinali insigniti di carattere episcopale innalzano dietro lo scudo dello stemma la Croce astile: doppia, i Cardinali Vescovi Suburbicari; doppia o semplice gli altri, a seconda che furono o sono rispettivamente Arcivescovi o Vescovi. Fuori del Titolo possono rappresentare il pallio sullo stemma, osservate le regole araldiche, i Cardinali che sono Metropoliti o Arcivescovi o Vescovi con privilegio del pallio, e il Cardinale Decano.

c) I Cardinali insigniti dell'Ordine religioso di Malta hanno facoltà di rappresentarne il distintivo sullo stemma; i distintivi di altri

 

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Ordini cavallereschi non sono permessi, senza una speciale autorizzazione.

55. Offerta loro una decorazione di Ordine cavalleresco, i Cardinali debbono domandare, personalmente o per il tramite della Segreteria di Stato, l'assenso del Sommo Pontefice, e non accettarla prima di averlo ottenuto.

56. I Cardinali ordinariamente non possono accettare che l'Ordine Supremo di ciascuno Stato o il grado maggiore dell'Ordine più alto dopo il Supremo. Se prima dell'elevazione alla Porpora avessero ottenuto decorazioni di Ordini o di gradi inferiori, non potranno più fregiarsene.

57. Nelle funzioni religiose l'abito cardinalizio esclude qualsiasi distintivo, insegna o decorazione. Tuttavia i Cardinali che sono insigniti dell'Ordine religioso di Malta, in quelle funzioni nelle quali non intervengano collegialmente gli altri Cardinali, possono portare sulla mozzetta le insegne di stoffa di detto Ordine, purché relative ad un grado non inferiore a quello di Baly.

58. Nelle ceremonie civili, se le circostanze lo consigliano, i Cardinali possono fregiarsi delle decorazioni cavalleresche, tanto sull'abito cardinalizio, rosso o violaceo, quanto sull'abito Pïano, notando che il Cordone di Gran Croce deve usarsi, com'è prescritto per tutto il Clero, a modo di collare e non a tracolla.

 

IV

DELLE SACRE FUNZIONI E DEI DIRITTI

PRIVILEGI ED ONORI CONNESSI

59. I Cardinali dell'Ordine dei Vescovi prendono canonicamente possesso della loro Diocesi Suburbicaria nei modi prescritti dai sacri canoni e dal Cæremoniale Episcoporum; quelli dell'Ordine dei Preti e dei Diaconi del loro Titolo e della loro Diaconia, secondo l'apposito Ceremoniale, e a norma dei nn. 20 e 22.

60. Tutti i Cardinali nel loro Titolo e nella loro Diaconia innalzano il Trono con dossello e baldacchino di velluto rosso; non usano però la cattedra, ma la poltrona camerale, pure coperta di seta o di velluto rosso, a meno che nella chiesa non vi sia la cattedra fissa. In questo caso il dossello e il baldacchino rispondono al colore del giorno o dell'uffizio.

In altre chiese di Roma non possono usare del Trono e del baldacchino senza licenza del Sommo Pontefice, salvo il prescritto del seguente n. 63.

61. Nel proprio Titolo i Cardinali dell'Ordine presbiterale si compor-

 

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tano come i Vescovi nella propria Cattedrale e possono celebrarvi pontificalmente. Non usano però il settimo candeliere sull'altare; dopo l'omelia non danno la benedizione con l'indulgenza, e in genere non sogliono fare assistenza in piviale, ma solo in cappa, né il clero locale fa loro circolo per la recita del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei.

Nella propria Diaconia i Cardinali dell'Ordine diaconale non possono compiere alcuna funzione di ordine o di attribuzione presbiterale, ma solamente assistono dal trono, in cappa, alla Messa, ai Vespri solenni e ad altre sacre funzioni, a norma delle prescrizioni liturgiche.

62. Un Cardinale dell'Ordine dei Preti, che nel proprio Titolo assiste dal Trono alla Messa solenne, osserva lo stesso rito che è prescritto in tal caso per il Vescovo nella propria Diocesi. Se però la Messa è pontificata da un Vescovo, fa la confessione al Trono con i suoi assistenti, e se è in cappa può cedere al Vescovo celebrante tutte le benedizioni, compresa la benedizione solenne in fine; egli soltanto bacia il testo del Vangelo dopo che è stato cantato, e al momento prescritto fa promulgare l'Indulgenza dal Ceremoniere. Se invece assiste in piviale, egli stesso, e non il Vescovo celebrante, deve dare le benedizioni prescritte. In ogni caso legge, al Trono, l'introito, l'epistola, ecc., e recita il Gloria, Credo, ecc. con i suoi assistenti.

Un Cardinale dell'Ordine dei Diaconi che nella propria Diaconia assiste pure dal Trono alla Messa solenne, non fa mai la confessione insieme col Celebrante, chiunque egli sia: però dà egli stesso tutte le benedizioni, anche la solenne con l'Indulgenza, a meno che non pontifichi un Vescovo, nel qual caso a questo cede tutte le benedizioni, compresa la solenne finale, senza per questo omettere di pubblicare l'Indulgenza.

63. I Cardinali Vescovi Suburbicari e i Cardinali dell'Ordine dei Preti e dei Diaconi possono cedere il loro Trono, rispettivamente, nella Diocesi, nel Titolo e nella Diaconia, soltanto ad altri Cardinali; conviene che ciò facciano anche i Cardinali Arcivescovi e Vescovi residenziali, non Suburbicari.

64. Un Cardinale dell'Ordine dei Vescovi che abbia in Commenda una chiesa di Roma vi si comporta come un Cardinale Prete nel suo Titolo, a norma delle precedenti prescrizioni.

65. Per tutto ciò che riguarda l'intervento dei Cardinali nelle chiese di Roma, fuori del proprio Titolo o Diaconia, per la celebrazione di sacre funzioni, come Messe pontificali e lette, benedizioni eucaristiche, processioni, assoluzioni dopo la Messa di Requiem, ecc., rimangono in pieno vigore tutte le disposizioni emanate con il Decreto Dignitatis eminentia della S. C. Ceremoniale del 30 maggio 1902, confermate il 2 dicembre 1930, che si riportano in Appendice. Per benedire matrimoni in Roma

 

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fuori della cappella della propria residenza, i Cardinali prenderanno licenza dal Sommo Pontefice e la delega dal Cardinale Vicario, se già non ottenuta con la licenza.

66. Quando i Cardinali intervengono in qualunque chiesa per assistere pubblicamente alle sacre funzioni in abito cardinalizio, devono godere degli onori che loro spettano. Se occorre, si prepara loro il genuflessorio con tappeto e cuscini, di seta o di velluto, rosso o violaceo, secondo i tempi e le circostanze. Se intervengono in forma privata, si prepara per loro, con ogni convenienza, un coretto o altro luogo separato, dove possano rimanere non veduti dai fedeli.

67. Fuori di Roma tutti i Cardinali godono degli onori soliti a prestarsi agli Ordinari dei luoghi e usano il Trono con baldacchino celebrando in pontificale, a norma dei sacri canoni, e secondo le prescrizioni delle leggi liturgiche.

 

V

DELLE CAPPELLE PAPALI E CARDINALIZIE

68. a) Per Cappelle papali s'intendono le Messe e i Vespri o quelle altre solenni funzioni che celebra o alle quali assiste o di solito assisterebbe, anche se casualmente talvolta non intervenga, il Sommo Pontefice, nella cappella dei Palazzi Apostolici o nelle basiliche e chiese, con la partecipazione del Sacro Collegio dei Cardinali, dell'Episcopato, della Prelatura e di quanti hanno luogo nella Cappella stessa, e quelle che si celebrano dal Sacro Collegio in tempo di Sede vacante.

b) Per Cappelle cardinalizie s'intendono le Messe solenni celebrate fuori delle cappelle Palatine in basiliche o chiese, alle quali assiste tutto il Sacro Collegio, o anche solo un particolare gruppo di Cardinali (come, per es., quelli componenti una Sacra Congregazione), con o senza intervento dell'Episcopato e della Prelatura.

Col nome medesimo di Cappella cardinalizia si suole indicare anche l'intervento dei Cardinali, ove occorra, nelle Basiliche Patriarcali, dietro invito dei Cardinali Arcipreti, ai Vespri di alcune solennità, senza che vi prenda parte alcun altro della Cappella propriamente detta.

69. Quando non celebra il Sommo Pontefice, il celebrante, in una Cappella papale, è, per lo più, un Patriarca, o un Arcivescovo o Vescovo Assistente al Soglio, o anche, in circostanze speciali e straordinarie, un Cardinale dell'Ordine dei Vescovi o dei Preti: che se alla Messa, sia prima o sia dopo, è annessa una funzione, il celebrante è sempre un Cardinale.

 

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Nelle Cappelle cardinalizie il celebrante è generalmente un Patriarca, o un Arcivescovo o Vescovo Assistente al Soglio, e in circostanze speciali e straordinarie, un Cardinale.

 

VI

DELL'APPARTAMENTO CARDINALIZIO

70. In conformità di un'antica consuetudine, prima di scegliere un appartamento ogni Cardinale non mancherà di farlo visitare dal Prefetto delle Ceremonie Apostoliche, affinché questi possa verificare se risponda in tutto alle esigenze della dignità cardinalizia.

71. L'appartamento, al quale conviene si acceda per una scala nobile, distinta da quella di servizio, dev'essere così composto: sala d'ingresso, sala d'aspetto, sala delle Congregazioni, se possibile; sala del Trono, sala di ricevimento, cappella, e quel numero di stanze che sono necessarie per la vita privata del Cardinale e dei suoi famigliari.

L'appartamento dev'essere arredato decorosamente e dignitosamente.

72. a) La sala d'ingresso, possibilmente piuttosto ampia, oltre la porta deve avere, se il luogo lo comporta, una bussola esterna, foderata di panno rosso; poggiato ad una delle pareti un bancone ricoperto di stoffa di lana rossa, con dossello e baldacchino, della medesima stoffa, il tutto guarnito di trina e frangia di seta gialla, e, nel centro del dossello, lo stemma del Cardinale. Anche le porte che si aprono in detta sala saranno, in quanto possibile, adornate di portiera della medesima stoffa rossa, con guarnizioni di seta gialla e, in mezzo, lo stemma del Cardinale.

b) La sala d'aspetto deve avere, fra l'altro, un mobile su cui, poggiata su di una guantiera, si pone la berretta cardinalizia.

c) Nella sala del Trono, tappezzata in rosso, addossato alla parete principale, si colloca un dossello con baldacchino, tutto di velluto rosso con trine e frangia d'oro, e in mezzo al dossello, il ritratto del Sommo Pontefice, in pittura ad olio. Ai piedi del dossello, un nobile tappeto, non molto grande, con sopra una poltrona dorata, ricoperta della medesima stoffa del dossello, e posta nella positura normale. In qualche particolare circostanza o cerimonia può sottostare alla poltrona una predella.

73. I Cardinali innalzano il baldacchino nella sala d'ingresso e nella sala del Trono dell'appartamento di loro abitazione, purché detto appartamento non si trovi in uno dei Palazzi Apostolici del Vaticano, del Laterano e di Castelgandolfo. Negli altri palazzi di proprietà della S. Sede o di immediata sua dipendenza, come pure nelle Case religiose,

 

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negli Istituti ecclesiastici e Luoghi pii, lo possono inalzare se in essi abitano a titolo che non sia di semplice ospitalità.

74. Le udienze di speciale riguardo, di ciascun Cardinale, saranno ordinate e regolate nella debita forma, cioè, con l'intervento del Maestro di camera ecclesiastico e con il personale di sala in abito nero. Nei casi di maggiore solennità il Cardinale sarà assistito dalla sua anticamera al completo.

 

VII

DELLA FAMIGLIA CARDINALIZIA

75. Attualmente la Famiglia cardinalizia si compone: del Maestro di camera ecclesiastico, del Gentiluomo, del Cappellano-caudatario, dell'aiutante di camera e, quando vi sia, del personale di sala. Vi appartengono pure l'Uditore e il Segretario, se un Cardinale li abbia.

Ogni Cardinale ha poi un Mastro delle Ceremonie Apostoliche che lo assiste nelle varie circostanze e che, in generale, è quello che gli viene assegnato per ordine di turno, secondo la consuetudine, in occasione della sua creazione.

76. a) Il Maestro di Camera ecclesiastico ha sempre la precedenza su tutti i componenti la famiglia: precipuo ufficio suo è di regolare le udienze, com'è detto sopra al n. 74.

Non conviene che egli appartenga alla Famiglia pontificia, e nel caso vi appartenga non ne deve indossare l'abito: non deve essere Prelato domestico.

b) L'abito di formalità che gli è proprio è la sottana nera, con ferraiolone di seta nera liscia. Nel servizio di anticamera usa abitualmente la sottana nera senza ferraiolone.

77. a) Il Gentiluomo dev'essere persona di distinzione, che risponda degnamente al suo appellativo e sia preparata a disimpegnare con onore i suoi nobili uffici.

b) L'abito di formalità del Gentiluomo è l'antico costume nero di città, così composto: veste di taglio speciale, con corpetto chiuso, terminante in gonnella, dal collo del quale esce un giro di merletto, come dalle maniche escono due pizzi; calzoni corti, chiusi con fibbietta sotto il ginocchio; ferraiolo lungo, ampio, di seta nera liscia, che scende fin sopra il tallone; calze nere; scarpe scollate con fibbie di tipo ecclesiastico; spadino, con impugnatura ed ornamenti di acciaio; cappello a due punte con piuma nera di struzzo e fibbia di acciaio. Il Gentiluomo non usa guanti alla presenza del Sommo Pontefice e del proprio Cardinale.

 

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c) Quando il Cardinale usa l'abito Pïano, il Gentiluomo, se interviene, deve indossare l'abito di società corrispondente alla circostanza.

d) Le attribuzioni del Gentiluomo, per il disimpegno delle quali veste l'abito di formalità di cui alla lettera b), sono le seguenti: intervenire, ordinariamente, tutte le volte che il Cardinale celebra pontificalmente o assiste al Trono; portare la berretta, quando occorre; recare il boccale con il bacile e versar l'acqua per la lavanda delle mani nelle sacre funzioni; portare la torcia quando il Cardinale partecipa collegialmente alla processione col Ssmo Sacramento, se non la sorreggerà più opportunamente il Maestro di camera; fare le visite ed i complimenti d'uso ai Cardinali di nuova elezione.

78. a) Il Cappellano-caudatario conviene sia sacerdote, e in tal caso nelle varie occorrenze esercita presso il Cardinale i ministeri di primo Cappellano. Se non è sacerdote, almeno dev'essere chierico.

b) Tre sono le foggie del vestito del Cappellano-caudatario: la prima consiste nella sottana di seta violacea, con bottoni, asole e filettatura di seta nera, fascia di seta violacea con fiocchi, e croccia di saia violacea, con mostre di seta dello stesso colore; la seconda è come la prima, ma invece della croccia si ha il ferraiolone nero, di seta semplice; la terza consiste nella sottana nera e nel ferraiolone di seta nera liscia. Il collare è sempre nero.

c) La prima foggia di vestito viene usata dal Cappellano-caudatario nelle Cappelle, tanto papali che cardinalizie, e nelle solenni funzioni nelle quali il Cardinale usa la cappa sciolta; la seconda in tutte le sacre funzioni nelle quali il Cardinale interviene in abito cardinalizio, con rocchetto, mozzetta e mantelletta, o mozzetta: che se il Cardinale assume i sacri paramenti, allora il Cappellano-caudatario, deposto il ferraiolone, indossa la cotta sopra la veste violacea, e, se occorre, la vimpa di seta bianca; la terza foggia di vestito è usata in tutti gli altri casi, quando il Cappellano-caudatario è di semplice accompagno al Cardinale, non avendo alcun ufficio speciale da disimpegnare, come nei Concistori segreti, negli accessi del Sacro Collegio con il Santo Padre per venerare i nuovi Beati, e simili, e quando il Cardinale indossa l'abito Pïano, supplendo in tali casi il Maestro di camera.

d) Il Cappellano-caudatario sostiene, o porta distesa, o porge ad Cardinale la coda della cappa, a seconda delle prescrizioni del n. 23, oppure, secondo l'occorrenza, sostiene la coda della sottana cardinalizia. Durante le Cappelle papali e cardinalizie, mentre i Cardinali sono seduti, spiega al proprio Cardinale la cappa fino ai piedi e la ripiega su le di lui braccia allorché si alza; sostiene la mitra, reggendola con la vimpa, quando il Cardinale non l'usa, oppure la berretta, che presenta per ri-

 

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cevervi lo zucchetto e per farlo riprendere. Non impone mai né toglie la mitra e tanto meno la berretta.

I Cappellani-caudatari dei Cardinali assistenti al Sommo Pontefice nelle Cappelle, si collocano avanti al posto che i medesimi Cardinali occuperebbero nella bancata, se non fossero in servizio.

79. a) L'aiutante di camera e il Decano di sala, se vi è, in abito di formalità indossano marsina, cravatta bianca, panciotto, calzoni corti con fibbiette, calze nere, scarpe con fibbie, ferraiolone ampio e lungo di seta liscia, che scende fin sopra al tallone. Con questo abito non si usano guanti.

b) I servitori di livrea, che fanno il servizio di sala, quando vi sono, indossano casacca, panciotto e calzoni corti dai colori dominanti nello stemma del Cardinale, con gallone serico su cui è intessuto il medesimo stemma. Le calze sono sempre bianche e così i guanti; le scarpe con fibbie, il cappello nero a due punte.

 

VIII

DELLE USCITE DALLA ABITAZIONE E DEI VIAGGI

80. I Cardinali devono avere una vettura decorosa a propria disposizione, e non servirsi dei mezzi comuni e pubblici di locomozione.

81. I Cardinali che escono fuori dalla propria abitazione, a piedi, in forma privata, devono essere convenientemente accompagnati, vestire in nero, senza alcuna visibile insegna cardinalizia, e procurare di evitare le vie più affollate. Nulla vieta che, usciti in vettura, ne scendano fuori città o nelle parti periferiche della medesima, anche se portano qualche insegna della loro dignità.

82. Dovendo viaggiare in treno - salvo che si tratti di un Cardinale Legato cui spetta un trattamento speciale - devono procurare di ottenere un compartimento riservato; non potendolo avere, devono vestire in nero, e,
come sopra, senza alcuna visibile insegna cardinalizia.

 

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IX

DELLE ESEQUIE DEGLI EM.MI SIGNORI CARDINALI

IN CURIA

83. Avvenuta la morte di un Cardinale, anche se residente fuori di Curia, il Cardinale Decano ne darà annunzio ufficiale a ciascun componente il Sacro Collegio, per invitare a offrire suffragi per il defunto.

84. La salma di un Cardinale defunto in Curia sarà subito rivestita dell'abito cardinalizio di lana violacea - ferme le prescrizioni per i Cardinali che in vita hanno usato un altro colore - con fascia coi fiocchi, rocchetto e mozzetta (e anche mantelletta se nell'appartamento non è eretto il baldacchino) calze violacee, scarpe filettate di roso, Croce pettorale con cordone rosso-oro, anello cardinalizio, zucchetto e berretta di lana su la testa, nonché un Crocifisso fra le dita intrecciate, e rimarrà esposta sul letto, ai cui lati saranno posti quattro ceri accesi, su colonnine.

85. Appena possibile, la salma di un Cardinale dell'Ordine dei Vescovi o dell'Ordine dei Preti si rivestirà di tutti i sacri paramenti violacei, quali si usano nella celebrazione della Messa solenne pontificale, con zucchetto e mitra damascata, anello cardinalizio e Crocifisso fra le mani; quella di un Cardinale Diacono si rivestirà dei sacri paramenti che si usano dal Diacono nella Messa solenne, e che saranno di colore rosso, con zucchetto e mitra damascata, anello e Crocifisso, come sopra, e si trasporterà nella sala del Trono e quivi si collocherà sul letto funebre parato in nero, posto dinanzi al dossello, privo del ritratto del Sommo Pontefice, e con o senza baldacchino, secondo i casi. Ai lati del letto funebre arderanno quattro ceri su colonnine. Ai piedi del letto si porrà il galero cardinalizio senza fioccatura e dappresso una piccola mensa, coperta da tovaglia, con secchiello
di acqua benedetta e aspersorio, nonché qualche genuflessorio distinto, ad uso dei personaggi che visiteranno la salma.

87. I Cardinali che volessero recarsi a visitare la salma, lo faranno in forma privata, possibilmente in ore di minore concorso di popolo fedele, e saranno ricevuti ed accompagnati con ogni maggior riguardo dai famigliari del defunto.

88. La salma sarà composta in una cassa di legno, foderata internamente di seta violacea, nella quale si riporrà pure l'elogio funebre del defunto, dopo datane lettura dal Maestro delle Ceremonie Apostoliche che nelle debite forme redigerà il rogito della chiusura. Poi la cassa stessa, chiusa e legata intorno con nastro violaceo e suggellata a cera

 

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col suggello del Cardinale defunto, verrà inclusa in un'altra di piombo, che, ermeticamente chiusa essa pure, sarà suggellata ai quattro angoli sul piombo fuso, con lo stesso suggello. Se si avrà una terza cassa, essa sarà di legno duro. Su la cassa esterna si apporranno una croce ed una targa con il nome del defunto. La cassa si lascerà deposta in terra, dinanzi al dossello, ricoperta della coltre, e sopra di essa si porrà il galero con fioccatura.

89. Il trasporto alla chiesa, dal Sommo Pontefice designata per il funere, si farà privatamente a sera, dopo il tramonto del sole. Il ricevimento della salma nella chiesa avverrà con la solennità prescritta dal Ceremoniale.

90. Nella chiesa di cui sopra, la cassa sarà riposta nel grande letto funebre, coperto dalla coltre, circondato da cento ceri accesi, su candelieri di ferro, con ai lati quattro colonnine con torcie ardenti. Agli angoli della coltre si applicherà lo stemma del defunto e ai piedi del grande letto, il galero cardinalizio con fioccatura.

91. A tempo opportuno, prima della solenne Messa di requie, da religiosi o ecclesiastici sarà cantato o recitato l'Ufficio dei defunti.

92. Si terrà, per le esequie, solenne Cappella papale con l'erezione del Trono e con l'intervento dell'Episcopato e della Prelatura e di quanti altri hanno luogo nella Cappella. I Cardinali, indossata la cappa violacea, prima di accedere alla bancata presso l'Altare, fatta visita e adorazione al Ssmo Sacramento, si recheranno individualmente o a piccoli gruppi, secondo le disposizioni del Prefetto delle Ceremonie, ai piedi del letto funebre per recitare il De profundis ed aspergere la salma.

Pontificherà la Messa, al faldistorio, e darà l'assoluzione, il Cardinale Camerlengo del Sacro Collegio, o altro Cardinale da lui pregato, nel caso che egli appartenga all'Ordine diaconale, o sia legittimamente impedito.

93. Nei posti appositamente riservati e nelle bancate presso il letto funebre e lungo la chiesa, prenderanno parte, rispettivamente, le Autorità, il Corpo diplomatico, le rappresentanze ufficiali, in abito conveniente alla ceremonia. I Dicasteri ecclesiastici e le Sacre Congregazioni, alle quali appartenne il defunto, invieranno pure decorosa rappresentanza ufficiale. I Prelati e i Monsignori, che non interverranno nella Cappella a mente del precedente n. 92, vestiranno l'abito Pïano con ferraiolone, e prenderanno posto con le rappresentanze.

94. Al di sopra della tomba di un Cardinale, si appende, quando è possibile, il galero con la fioccatura, com'è stato segnalato al n. 28.

95. In conformità della disposizione di Benedetto XV, ogni anno, in un giorno fra l'Ottava dei defunti, nel Palazzo Apostolico Vaticano si

 

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celebrerà Cappella papale in suffragio dei Cardinali defunti durante l'anno, tanto in Curia che fuori di Curia, pontificando la Messa il Cardinale Camerlengo del Sacro Collegio e impartendo l'assoluzione il Sommo Pontefice.

 

Le presenti «Norme ceremoniali per gli Emi Signori Cardinali», accuratamente esaminate in varie plenarie e successivamente approvate dagli Emi Padri della S. Congregazione Ceremoniale, sono state sanzionate da S. S. Pio Papa XII nell'udienza concessa a Mons. Segretario della stessa S. Congregazione, il giorno 22 dicembre 1942.

Esse vanno in visore in data odierna.

Dalla Sede della Sacra Congregazione Ceremoniale, 6 gennaio 1943.

 

                                                    + G. Card. Granito Pignatelli Di Belmonte,
                                             
Vescovo di Ostia e Albano, Decano del Sacro Collegio,
                                                                                 
Prefetto.

L. + S.

Beniamino Nardone, Segretario.

 


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AD  EMINENTISSIMOS  PATRES  CARDINALES

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DECRETUM

Dignitatis eminentia, qua S. R. E. Patres Cardinales, Pontificis Maximi Consiliarii Eiusdemque Senatus augustus in Ecclesia præfulgent, plane postulat ut alta de ipsis opinio penes christianum populum vigeat. Quare mirum non est si Eorum decori tuendo multa fuerint lege cauta et constituta, collatis per varia tempora amplissimo illi Ordini iuribus, privilegiis, honoribus, quum in ceteris, tum præsertim in iis quæ ad sacros ritus splendidius per ipsos celebrandos pertinerent. Quia vero nostra maxime tempora postulare videntur ut sedulo caveatur ne tanta maiestas quidquam detrimenti capiat et quotidiano ministerii usu vilescat, S. Congregatio Cæremonialis opportunum duxit certas in rem normas proponere, easque significatas altero Decreto ecclesiarum Urbis rectoribus, purpuratis etiam Patribus exhibere:

I. Pater Cardinalis e presbyterorum aut episcoporum ordine invitatus, extra proprium titulum aut ad ecclesiam aliquam Urbis ad sacrum solemne, vel ad pontificalia exercenda in missa aut in vesperis, ne annuat, nisi audito, quo ipse utitur, apostolicarum cæremoniarum magistro atque his conditionibus:

1° Ut æqua sit et probanda causa cur Emi PP. Cardinales invitentur, idest, ob singularem et non communem alicuius festi celebritatem.

2° Ambitus templi, ad pontificalia peragenda, par sit, præsertim in presbyterio, cæremoniis rite et commode explendis; ipsumque templum e dignioribus sit atque insignioribus.

3° Sacri ministri aliique inferiores, operam præstituri, numero adsint qui liturgiæ legibus præscribitur; singuli vero suum officium probe calleant. Ac maiores quidem ministri, in pontificalibus purpurati Patris, in aliqua sint Ecclesiæ dignitate constituti; minores vero saltem clerici. Præterea celebranti Patri Cardinali iusta decensque adstet frequentia, sive sæcularis sive regularis cleri.

4° Musices genus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia probatum. Præsertim vero dum Emus Vir sacrum solemne peragit, præter gregorianum, non alias recipitur cantus quam qui, solis vocibus, moris est in Pontificis Maximi et PP. Cardinalium choris. Cantores vero, quum numero, tum arte nihil desiderandum relinquant.

 

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II. Sacra Congregatio Cæremonialis declarat, singularem et non communem festi alicuius celebritatem, de qua superius facta mentio est, tunc haberi quum rariora quædam solemnia magno apparatu densaque populi frequentia celebrantur, quemadmodum in prima triduana supplicatione post beatificationem, aut dierum octo post canonizationem: itemque in sæculari aliqua commemoratione, et similibus. Quod si solemnitas indicta fuerit in triduum, extremo tantum die haberi poterunt pontificalia Emi Viri; si in dies octo, poterunt haberi ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit pontificalia exercere in ecclesia sui Tituli, aut si cupiat sacris ibidem solemniter assistere, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in propria ecclesia competit, ecclesiarum rectores omnia et singula disponenda curent iuxta præscripta superius.

III. Ad missam privatam in publicis Urbis ecclesiis invitatus Pater aliquis Cardinalis, sive ex ordine episcoporum aut presbyterorum, sive, etiam posito privilegio, ex ordine diaconorum, ne annuat nisi ante mature fuerit perpensum, quæ sit et quanta festi solemnitas, quæ templi dignitas, ambitus, qualitas; sintne omnia rite parata atque disposita, ita ut purpuratus Pater, eo quo decet honore et cultu excipi, tractari deducique possit, retentis ad unguem sacrorum rituum præscriptis et cæremoniarum regulis.

IV. Si quis Pater Cardinalis fuerit invitatus ad benedicendum populo solemniter cum Augustissimo Sacramento, ante ne annuat quam sibi constet omnia parata esse atque disposita iuxta superius descriptas normas; haberi sacros ministros in aliqua Ecclesiæ dignitate constitutos; inferiores autem clericos et numero et qualitate commendabiles. Ad novendiales vero, vel triduanas supplicationes, etiamsi solemniores (exceptis casibus n. II relatis), ne velint quotidie accedere PP. Cardinales, ac ne ultimo quidem die, nisi forte id sacræ commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus postulet.

V. Absolutionis ritum post Missam de requie ab episcopo aut presbytero celebratam, ne peragant PP. Cardinales ordinis episcoporum aut presbyterorum, præsente cadavere, nisi mandante aut volente Summo Pontifice. Absente cadavere, eo fungi ritu poterunt in funebribus aut Pontificis Maximi, aut purpuratorum Patrum, aut catholicorum Principum; vel etiam sicubi ubi solemnior fiat commemoratio omnium fidelium defunctorum; item pro insigni aliqua communitate, vel publicum ob aliquem et lacrimabilem casum; modo omnia accurate serventur, quæ supra dicta sunt, de templi conditione, de ministrorum dignitate, peritia et numero, deque genere cantus.

VI. Ad cavendum ne aliis in ritibus cæremoniisve sacris, præter

 

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memorata, studio etiam novitatis, aliquid inducatur purpuratorum Patrum dignitati minus conveniens, quod aliquando accidisse constat, expedit ut PP. Cardinales invitationi non obsequantur, nisi facti certiores per aliquem cæremoniarum apostolicarum magistrum, omnia rite geri, nec Cardinalis decori quidquam obesse.

VII. Purpurati Patres solemnia celebraturi in publicis Urbis ecclesiis, præter caudatarium et famulum aulica veste de more indutum, familiares nobiles duos secum ducant. In ritibus haud ita solemnibus ducant saltem ecclesiasticum familiarem nobilem unum, præter caudatarium et famulum aulica veste de more indutum.

 

Quæ omnia a S. Congregatione Cæremoniali statuta et approbata in comitiis habitis in Ædibus Vaticanis, die XXIII mensis Maii a. MCMII, et per me infra scriptum Cardinalem Sacræ Congregationi Cæremoniali Præfectum relata ad Ssmum D. N. Leonem XIII Pont. Max., Sanctitas Sua rata habuit et confirmavit die XXX eiusdem mensis et anni.

 

                                                                            Aloysius Card. Oreglia a S. Stephano,
                                                                                        S. Congr. Cærem. Præfectus.
L. + S.

Ludovicus Grabinski, Secretarius.

 

 

Die 17 Novembris, plenaria habita in Ædibus Apostolicis Vaticanis sessione Congregationis Cæremonialis. Emi Patres quæstiones nonnullas ac proposita dubia sibi dirimenda susceperunt, quomodo scilicet essent interpretanda itemque exsequenda decreta duo ab eadem S. Congregatione die 30 Maii 1902 lata de sacris ritibus ab Emis purpuratis Patribus Romæ peragendis sive sollemniore pompa, sive privatim: quorum alterum, ad omnes Emos Patres Cardinales inscriptum, verbis incipit Dignitatis eminentia; alterum Solemne semper Ecclesiæ fuit datum Rectoribus ecclesiarum Urbis.

Quæ autem hisce continentur decretis, eadem Patres Emi Sacræ Congregationis Cæremonialis in sessione, quam supra diximus, cum die 17 superioris mensis prorsus confirmassent, tum sancte in posterum observanda statuerunt.

In audientia autem die 2 Decembris 1930 a Ssmo Domino Nostro Pio XI Pontifice Maximo concessa eiusdem Congregationis Secretario, cum hic ad Beatissimum Patrem de omnibus iure actis diligenter retulisset, Sanctitas Sua rata habuit quæcumque ab Emis Patribus statuta

 

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fuerant, mandavitque ut decretum Solemne semper Ecclesiæ fuit cum Emo Cardinali Suo in Urbe Vicario communicatum, ab eodem vicissim ad eorum omnium, quorum interesse posset, notitiam et normam transmitteretur.

Datum Romæ, ex ædibus Sacræ Congregationis Cæremonialis, die 2 Decembris 1930.

 

                                                + I. Card. Granito Pignatelli Di Belmonte,
                                                    Episcopus Ostiensis et Albanensis, Præfectus.

L.+ S.

B. Nardone, Secretarius.

 


 

INDICE

 

 

I. Degli abiti degli Em.mi Signori Cardinali:

§ 1. Dell'abito cardinalizio .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     3

§ 2. Dell'abito Pïano   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     5

§ 3. Dell'abito cardinalizio per occasioni straordinarie     .     .     .     .     .     .     .     .     .     5

§ 4. Indumenti comuni alle varie foggie di abiti degli Emi Signori Cardinali     .     .     .     .     6

II. Dell'uso degli abiti degli Em.mi Signori Cardinali .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     6

III. Dei diritti, degli onori, dei privilegi .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     12

IV. Delle sacre funzioni e dei diritti, privilegi ed onori connessi  .     .     .     .     .     .     .     16

V. Delle Cappelle papali e cardinalizie .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     18

VI. Dell'appartamento cardinalizio .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     19

VII. Della Famiglia cardinalizia      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     20

VIII. Delle uscite dalla abitazione e dei viaggi    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     22

IX. Delle esequie degli Emi Signori Cardinali in Curia    .     .     .     .     .     .     .     .     .     23

Decretum S. C. Cæremonialis 30 maii 1902 Dignitatis eminentia    .     .     .     .     .     .     27

 

 

 

 

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Inserito il 9 dicembre 2010

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