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Documenti

Lettera della Congregazione per il Clero all'Amministrazione apostolica di Campos

 

 

CONGREGATIO PRO CLERICIS

 

 

Città del Vaticano, 16 novembre 2002

N. 20021029

 

Eccellenza Reverendissima,

Il 1° maggio scorso l'Eccellenza Vostra ha presentato a questa Congregazione un quesito concernente la cura pastorale dei fedeli sensibili alla tradizione liturgica anteriore alla riforma del Concilio Ecumenico Vaticano II, e che si trovano al di fuori del territorio di giurisdizione di codesta Amministrazione apostolica personale.

Sono stati consultati al proposito tutti i Dicasteri della Curia Romana interessati, vale a dire le Congregazioni per i Vescovi, per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Questa Congregazione può ora rispondere al quesito formulato dall'Eccellenza Vostra, richiamando qui le norme universali in vigore e le loro modalità di applicazione nel caso specifico dell'Amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney di Campos.

1. Per quanto concerne le comunità di fedeli legate alla tradizione liturgica precedente, e residenti eventualmente nel territorio delle diocesi, spetta alla competenza ordinaria di ciascun Vescovo diocesano il concedere ai propri fedeli che lo hanno richiesto, e nelle chiese specificamente indicate dall'Ordinario, l'uso del rito detto "di san Pio V", secondo la disciplina liturgica approvata dal beato Giovanni XXIII nel 1962. Per ricevere questo permesso, questi gruppi di fedeli debbono dichiarare formalmente la loro adesione e la loro obbedienza al Santo Padre Giovanni Paolo II, riconoscere la validità del Concilio Ecumenico Vaticano II e la legittimità del rito liturgico approvato dal Sommo Pontefice Paolo VI nel 1970 (cfr. Giovanni Paolo II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 luglio 1988, AAS 80, 1988, pp. 1495-1498; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare Quattuor abhinc annos, 3 ottobre 1984, AAS 76, 1984, pp. 1088-1089).

2. Il Vescovo diocesano ha pure la facoltà ordinaria, tenuto conto di tutte le circostanze, di erigere - e, di conseguenza, anche in favore di questi gruppi di fedeli - parrocchie personali, rettorati o cappellanie, secondo quanto stabiliscono i canoni 518; 556-557 § 1; 571-572 del Codice di Diritto Canonico.

3. Nulla impedisce che il Vescovo diocesano, d'intesa con l'amministratore apostolico dell'Amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney, possa nominare un sacerdote del clero di detta amministrazione per incaricarlo della cura pastorale di una tale parrocchia personale, di una rettoria o di una cappellania. In questo caso, comunque, la giurisdizione del Vescovo diocesano rimane esclusiva: egli è l'Ordinario del luogo per questo territorio, e sarà l'unico responsabile dell'attività svoltavi dal sacerdote, nel rispetto peraltro dei caratteri propri dell'Amministrazione apostolica personale. Sarà dunque necessario stabilire una speciale convenzione che definisca i diritti e gli obblighi del sacerdote, in conformità con la norma del canone 271 §§ 1-3 del Codice di Diritto Canonico.

4. Infatti, l'Amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney di Campos, costituita nel territorio della diocesi dello stesso nome, è retta dalle norme del diritto comune, al di fuori di quanto specifica, come diritto proprio, il Decreto Animarum bonum promulgato dalla Congregazione per i Vescovi il 18 gennaio 2002 (cfr. art. II di detto decreto).

5. Le facoltà sopra menzionate, previste dalla disciplina universale in vigore, e che si applicano a tutti i chierici della Chiesa latina, sono pastoralmente assai opportune nel caso concreto dei fedeli legati alla forma precedente della tradizione liturgica, per garantire loro una piena comunione ecclesiale e per applicare generosamente, da parte dell'Ordinario del luogo, quanto il Santo Padre Giovanni Paolo II ha domandato nel Motu proprio Ecclesia Dei adflicta sopra citato.

6. È opportuno, nondimeno, procedere nella materia in maniera graduale. Per i primi due anni, quindi, ogni Vescovo diocesano, a domanda dell'amministratore apostolico personale o d'accordo con lui, potrà affidare a un sacerdote dell'Amministrazione apostolica personale la cura pastorale di fedeli - residenti nella sua diocesi - che riconoscono la loro identità nella tradizione liturgica anteriore all'attuale riforma del rito romano, senza erigere una struttura stabile (cioè senza costituire ancora formalmente una parrocchia, una rettoria o una cappella). Dopo questi due anni, alla luce dell'esperienza positiva, si potrà procedere alla costituzione stabile di parrocchie, rettorati o cappellanie, secondo i princìpi giuridici sopra indicati. Nella speranza che la presente risposta ufficiale possa contribuire a stabilire una collaborazione piena ed effettiva tra la sua Amministrazione apostolica personale e le diocesi, colgo l'occasione per rinnovare, a Lei al suo Coadiutore, insieme con l'espressione della mia stima e del mio rispetto più cordiale, l'assicurazione della mia piena devozione nel Signore.

Darío Card. Castrillón Hoyos

 

 

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Inserito il 1° aprile 2003

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